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REGIO DECRETO 22 dicembre 1887, n. 5144

Che sostituisce altri modelli a quelli uniti al regolamento per l'esecuzione della legge 22 febbraio 1885, num. 2922 (Serie 3ª), concernente il credito fondiario. (087U5144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1888
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie  3ª)
sul Credito Fondiario; 
 
  Veduto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  predetta,
approvato col Regio decreto 24 luglio 1885, n. 3278 (Serie 3ª); 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'Agricoltura,  l'Industria  e  Commercio,  e  del  Nostro   Ministro
Segretario di Stato per le Finanze interim del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai modelli A, B, C, che sono uniti al regolamento per  l'esecuzione
della legge (testo unico) 22  febbraio  1885,  n.  2922  (Serie  3ª),
approvato con Regio decreto 24 luglio 1885, n. 3278  (Serie  3ª),  si
sostituiscono gli annessi modelli A, B, C e si aggiunge il modello F,
visti d'ordine Nostro dai Ministri proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Grimaldi. 
                                                            Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.