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REGIO DECRETO 11 dicembre 1887, n. 5110

Che costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Limido (087U5110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1888 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Limido, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Fenegrò e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Limido ha 121 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Limido è separato dalla sezione elettorale di Fenegrò ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1887.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.