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REGIO DECRETO 11 dicembre 1887, n. 5110

Che costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Limido (087U5110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1888
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda del comune di  Limido,  per  la  sua  separazione
dalla sezione elettorale di Fenegro' e  per  la  sua  costituzione  a
sezione elettorale autonoma; 
 
  Veduta la tabella generale delle  sezioni  dei  Collegi  elettorali
approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882 n. 997 (Serie 3ª); 
 
  Visto l'articolo 47 della  legge  elettorale  politica  22  gennaio
1882; 
 
  Ritenuto che il comune di Limido ha 121 elettori politici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il comune  di  Limido  e'  separato  dalla  sezione  elettorale  di
Fenegro' ed e' costituito  in  sezione  elettorale  autonoma  del  1°
Collegio di Como. 
 
  Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo  dello
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno, mandando a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1887. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                              Crispi. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.