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LEGGE 21 dicembre 1884, n. 2834

Che modifica le leggi 14 giugno 1866, n. 2983 e 15 giugno 1873, n. 1419. (084U2834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1



All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866, n. 2983, e all'articolo 2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, è sostituito il seguente:

«Il credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera Pia di S.
Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito di Roma.»

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti i quali abbiano un capitale versato di dieci milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purché dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengano estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 8 della legge 14 giugno 1866, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.