stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 dicembre 1884, n. 2834

Che modifica le leggi 14 giugno 1866, n. 2983 e 15 giugno 1873, n. 1419. (084U2834)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 23-1-1885
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 1 della legge 14 giugno 1866, n. 2983, e  all'articolo
2 della legge 15 giugno 1873, n. 1419, e' sostituito il seguente: 
 
  «Il credito fondiario nel Regno e' esercitato dai Banchi di  Napoli
e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena,  dall'Opera  Pia  di  S.
Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e  di
Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito di Roma.» 
 
  Ognuno di detti Istituti puo' fare operazioni in tutte le provincie
dello Stato. 
 
  Il  Governo  del  Re  puo'  concedere,  mediante   Reale   decreto,
l'esercizio del credito fondiario a  Societa'  od  Istituti  i  quali
abbiano un capitale versato  di  dieci  milioni.  Dette  Societa'  od
Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci
volte il loro  capitale  versato,  purche'  dimostrino  di  possedere
crediti ipotecari per un ammontare uguale  alla  meta'  del  capitale
versato. Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui  fatti  senza
corrispondenti emissioni di cartelle, saranno  sostituiti,  a  misura
che vengano estinti, da altrettanti crediti o da altrettante cartelle
fondiarie al valore nominale gia'  in  circolazione,  da  dichiararsi
fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito  nelle  proprie
casse. 
 
  Analogamente all'art. 8  della  legge  14  giugno  1866,  tutte  le
ipoteche inscritte a favore delle Societa' o degli Istituti  sono  di
preferenza destinate  a  garantire  l'interesse  e  l'ammortizzazione
delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di  preferenza
destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle  cartelle
in circolazione.