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REGIO DECRETO 25 dicembre 1884, n. 2859

Proroga il termine prefisso ai delegati degli Istituti di emissione per compiere la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali ritirati a tutto il 30 giugno 1881. (084U2859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;
Veduto l'art. 8 del regolamento approvato con Regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª) che stabiliva doversi compiere, entro l'anno 1882, la classifica e l'abbruciamento dei biglietti consorziali ritirati a tutto giugno 1881;
Veduti i RR. decreti 30 dicembre 1882, numero 1163 (Serie 3ª), e 31 dicembre 1883, n. 1820 (Serie 3ª) che hanno prorogato il termine suddetto;
Sentita la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e la Commissione permanente di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881, dianzi accennata;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, interim del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine prefisso ai delegati degli Istituti di emissione per compiere la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali ritirati a tutto il 30 giugno 1881, è prorogato al 31 dicembre 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.