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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2851

Che proroga il termine per la cessione ed alienazione dei canoni, ecc, non affrancati. (084U2851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1885 al: 31-3-1886
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato al 1° gennaio 1886 il termine stabilito colla legge 22 marzo 1883, n. 1251, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma: ferma restando la disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo unico della citata legge 22 marzo 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.
E. Pessina.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.