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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2851

Che proroga il termine per la cessione ed alienazione dei canoni, ecc, non affrancati. (084U2851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1885
al: 31-3-1886
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' prorogato al 1° gennaio 1886 il termine stabilito colla legge 22
marzo  1883,  n.  1251,  per  la  cessione  od  alienazione,   giusta
l'articolo 10 della legge 29  gennaio  1880,  n.  5253,  dei  canoni,
censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto
del Demanio, del Fondo per  il  culto  e  del  Commissariato  per  la
liquidazione dell'Asse  ecclesiastico  in  Roma:  ferma  restando  la
disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo unico  della
citata legge 22 marzo 1883. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1884. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         A. Magliani. 
                                                         E. Pessina. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Pessina.