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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2850

Colla quale l'esercizio provvisorio delle Strade ferrate dell'Alta Italia e Romane, assunto dal Governo, viene continuato al 30 giugno 1885. (084U2850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esercizio provvisorio delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle strade ferrate Romane, assunto dal Governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), verrà continuato con le norme delle leggi stesse dal gennaio al 30 giugno 1885.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1884.

UMBERTO.

Genala.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.