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LEGGE 31 dicembre 1884, n. 2850

Colla quale l'esercizio provvisorio delle Strade ferrate dell'Alta Italia e Romane, assunto dal Governo, viene continuato al 30 giugno 1885. (084U2850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1885
al: 15-12-2009
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'esercizio provvisorio delle strade  ferrate  dell'Alta  Italia  e
delle strade ferrate Romane, assunto dal Governo in forza delle leggi
8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545  (Serie
3ª), verra' continuato con le norme delle leggi stesse dal gennaio al
30 giugno 1885. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1884. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         Genala.      
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Pessina.