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REGIO DECRETO 7 dicembre 1884, n. 2837

Col quale le frazioni di Veneri e Collodi sono autorizzate a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali distinte da quelle del comune di Pescia. (084U2837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti delle frazioni di Veneri e Collodi per la separazione delle loro rendite e passività patrimoniali e delle spese da quelle del rimanente del comune di Pescia, in conformità dell'ultimo paragrafo dell'articolo 13 della legge comunale e provinciale;
Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Pescia in data 10 novembre 1884;
Veduti gli articoli 13 e 16 della legge 20 marzo 1865, allegato A;

Veduta

la legge 30 giugno 1880, n. 5516; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le frazioni di Veneri e Collodi sono autorizzate a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali, non che le altre spese indicate nell'ultimo paragrafo dell'articolo 13 della legge comunale e provinciale, distinte da quelle del rimanente del comune di Pescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Pessina.