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REGIO DECRETO 7 dicembre 1884, n. 2837

Col quale le frazioni di Veneri e Collodi sono autorizzate a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali distinte da quelle del comune di Pescia. (084U2837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1885
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti delle frazioni
di  Veneri  e  Collodi  per  la  separazione  delle  loro  rendite  e
passivita' patrimoniali e delle spese da  quelle  del  rimanente  del
comune di Pescia, in conformita' dell'ultimo paragrafo  dell'articolo
13 della legge comunale e provinciale; 
 
  Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Pescia in data 10
novembre 1884; 
 
  Veduti gli articoli 13 e 16 della legge 20 marzo 1865, allegato A; 
 
  Veduta la legge 30 giugno 1880, n. 5516; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le frazioni di Veneri  e  Collodi  sono  autorizzate  a  tenere  le
proprie rendite e passivita' patrimoniali, non  che  le  altre  spese
indicate nell'ultimo paragrafo dell'articolo 13 della legge  comunale
e provinciale, distinte da quelle del rimanente del comune di Pescia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1884. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                            Depretis. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Pessina.