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REGIO DECRETO 29 novembre 1883, n. 1746

Che modifica l'articolo 11 del regolamento di contabilità pel servizio ippico. (083U1746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1884 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 2 gennaio 1867, n. 3488, che approva il regolamento di contabilità pel servizio ippico;
Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 11 del regolamento di Contabilità pel servizio ippico, approvato col R. decreto 2 gennaio 1867, n. 3488, è modificato come segue:

La vendita del letame che si ricava dalle scuderie dei depositi cavalli stalloni potrà esser fatta per appalti quinquennali, e con le norme stabilite dal regolamento di Contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1883.

UMBERTO.

Berti.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.