stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 novembre 1883, n. 1746

Che modifica l'articolo 11 del regolamento di contabilità pel servizio ippico. (083U1746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-1-1884
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 2  gennaio  1867,  n.  3488,  che  approva  il
regolamento di contabilita' pel servizio ippico; 
 
  Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 11 del regolamento di Contabilita' pel servizio  ippico,
approvato col R. decreto 2 gennaio 1867, n. 3488, e' modificato  come
segue: 
 
  La vendita del letame che si ricava  dalle  scuderie  dei  depositi
cavalli stalloni potra' esser fatta per appalti quinquennali,  e  con
le norme stabilite dal regolamento  di  Contabilita'  generale  dello
Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 1883. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                               Berti. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Savelli.