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REGIO DECRETO 21 dicembre 1882, n. 1170

Che modifica l'elenco delle autorità e degli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali. (082U1170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-2-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto del 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla

proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. decreto del 5 novembre 1876, alla parte che riguarda il Ministero delle Finanze devono farsi le seguenti modificazioni:

Nella prima colonna, all'attuale indicazione di ispettori delle gabelle, sostituire quella di ispettori delle guardie di finanza; e di contro a questi ultimi aggiungere, nella seconda colonna: uffici tecnici di finanza, e nella terza colonna: l. c. - p. c.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1882.

UMBERTO.

A. Baccarini.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.