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REGIO DECRETO 21 dicembre 1882, n. 1170

Che modifica l'elenco delle autorità e degli uffici ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali. (082U1170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-2-1883
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto  del
5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici,  di  concerto  col
Ministro delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nell'elenco delle autorita' e degli uffizi ammessi a  corrispondere
in esenzione delle tasse postali, annesso  al  regolamento  approvato
con R. decreto del 5  novembre  1876,  alla  parte  che  riguarda  il
Ministero delle Finanze devono farsi le seguenti modificazioni: 
 
  Nella prima colonna, all'attuale  indicazione  di  ispettori  delle
gabelle, sostituire quella di ispettori delle guardie di  finanza;  e
di contro a questi ultimi aggiungere, nella seconda  colonna:  uffici
tecnici di finanza, e nella terza colonna: l. c. - p. c. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1882. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                        A. Baccarini. 
                                                        A. Magliani.  
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.