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REGIO DECRETO 30 dicembre 1882, n. 1163

Che proroga il termine per la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali. (082U1163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;
Veduti gli articoli 8 e 103 del regolamento per l'esecuzione della legge dianzi detta, approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª);
Ritenuta la impossibilità in cui si trovarono i delegati del disciolto Consorzio degli Istituti di emissione di compiere entro il corrente anno, giusta l'articolo 8 del regolamento succitato, la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali ritirati a tutto giugno 1881;
Considerato che tale impossibilità derivò in gran parte da che la classificazione doveva farsi non soltanto per quantità e per valore, ma, per i biglietti da lire 5 in su, anche per serie e per numero progressivo, la quale ultima operazione richiede lunghissimo tempo ed una ingente spesa;
Considerato che per lunga esperienza e per accurate indagini appositamente istituite venne accertato come per evitare i danni contro i quali venne ordinata la classificazione anche per numero dei biglietti di taglio da lire 5 e da lire 10, che al pari di quelli di taglio inferiore non hanno matrice, non è necessario che tale operazione si faccia, se non quando si verifica il ritorno alla Cassa dei biglietti di una quantità di biglietti superiore alla massima che ordinariamente si presenta per le operazioni di cambio;
Considerato che limitando nei sensi preaccennati le operazioni preambole all'abbruciamento i delegati potranno eseguire il disposto dall'articolo 8, quando il termine con esso stabilito venga prorogato fino a tutto il prossimo anno 1883;
Considerato come le ragioni di limitare la elencazione per numero reggono anche per i biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e 10, la di cui classificazione ed abbruciamento debbono farsi a cura del Tesoro per l'articolo 103 del mentovato regolamento;
Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e infine la Commissione permanente, di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881, che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, interim del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine prefisso con l'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª), ai delegati degli Istituti di emissione per la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali annullati a tutto giugno 1881, è prorogato al 31 dicembre 1883.

La classificazione dei biglietti da lire 5 e da lire 10, si farà per quantità, per valore e per serie. Quando però siano ritirati più di 991 biglietti da lire 10 per ogni mille, e più di 994 per ogni mille da lire 5, si classificheranno anche per numero i biglietti non ancora abbruciati e quelli che si ritirassero in più delle suddette proporzioni, rispettivamente per ognuno dei suddetti due tagli.