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REGIO DECRETO 30 dicembre 1882, n. 1163

Che proroga il termine per la classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali. (082U1163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1883
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede  per
l'abolizione del corso forzoso; 
 
  Veduti gli articoli 8 e 103 del regolamento per l'esecuzione  della
legge dianzi detta, approvato con R. decreto 16 giugno 1881,  n.  253
(Serie 3ª); 
 
  Ritenuta la impossibilita' in  cui  si  trovarono  i  delegati  del
disciolto Consorzio degli Istituti di emissione di compiere entro  il
corrente anno, giusta l'articolo  8  del  regolamento  succitato,  la
classificazione e l'abbruciamento dei biglietti consorziali  ritirati
a tutto giugno 1881; 
 
  Considerato che tale impossibilita' derivo' in gran parte da che la
classificazione doveva farsi non soltanto per quantita' e per valore,
ma, per i biglietti da lire 5 in su, anche per  serie  e  per  numero
progressivo, la quale ultima operazione richiede lunghissimo tempo ed
una ingente spesa; 
 
  Considerato che  per  lunga  esperienza  e  per  accurate  indagini
appositamente istituite venne accertato  come  per  evitare  i  danni
contro i quali venne ordinata la classificazione anche per numero dei
biglietti di taglio da lire 5 e da lire 10, che al pari di quelli  di
taglio inferiore non  hanno  matrice,  non  e'  necessario  che  tale
operazione si faccia, se non quando si verifica il ritorno alla Cassa
dei biglietti di una quantita' di biglietti  superiore  alla  massima
che ordinariamente si presenta per le operazioni di cambio; 
 
  Considerato che limitando  nei  sensi  preaccennati  le  operazioni
preambole all'abbruciamento i delegati potranno eseguire il  disposto
dall'articolo 8, quando il termine con esso stabilito venga prorogato
fino a tutto il prossimo anno 1883; 
 
  Considerato come le ragioni di limitare la elencazione  per  numero
reggono anche per i biglietti consorziali e gia' consorziali da  lire
5 e 10, la di cui classificazione ed abbruciamento  debbono  farsi  a
cura del Tesoro per l'articolo 103 del mentovato regolamento; 
 
  Sentiti la Corte dei conti, il  Consiglio  di  Stato  e  infine  la
Commissione permanente, di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881,
che provvede per l'abolizione del corso forzoso; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze, interim  del  Tesoro,  e
del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine prefisso con l'art. 8 del regolamento approvato  con  R.
decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª), ai delegati degli Istituti
di emissione per la classificazione e l'abbruciamento  dei  biglietti
consorziali annullati  a  tutto  giugno  1881,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1883. 
 
  La classificazione dei biglietti da lire 5 e da lire 10,  si  fara'
per quantita', per valore e per serie. Quando  pero'  siano  ritirati
piu' di 991 biglietti da lire 10 per ogni mille, e piu'  di  994  per
ogni mille  da  lire  5,  si  classificheranno  anche  per  numero  i
biglietti non ancora abbruciati e quelli che si ritirassero  in  piu'
delle suddette proporzioni, rispettivamente per ognuno  dei  suddetti
due tagli.