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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1153

Che aggiunge le tesorerie di Verona e di Catania a quelle che faranno il cambio dei biglietti già consorziali in moneta governativa. (082U1153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 5 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (Serie 3ª);
Sentita la Commissione permanente, di cui all'articolo 24 della prementovata legge;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, interim del Tesoro, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le Tesorerie provinciali di Verona e di Catania sono autorizzate, in aggiunta a quelle indicate nell'articolo 5 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), a fare il cambio, all'epoca da stabilirsi con Reale decreto, dei biglietti già consorziali dei vari tagli, a termine dell'art. 3 della legge dianzi detta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1882.

UMBERTO.

A. Magliani.
Berti.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.