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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1153

Che aggiunge le tesorerie di Verona e di Catania a quelle che faranno il cambio dei biglietti già consorziali in moneta governativa. (082U1153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1883
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 5 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie  3ª),  che
provvede per l'abolizione del corso forzoso; 
 
  Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 giugno  1881,  n.
253 (Serie 3ª); 
 
  Sentita la Commissione permanente, di  cui  all'articolo  24  della
prementovata legge; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, interim  del  Tesoro,  e
del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le Tesorerie provinciali di Verona e di Catania  sono  autorizzate,
in aggiunta a quelle indicate nell'articolo 5 della  legge  7  aprile
1881, n. 133 (Serie 3ª), a fare il cambio,  all'epoca  da  stabilirsi
con Reale decreto, dei biglietti gia' consorziali dei vari  tagli,  a
termine dell'art. 3 della legge dianzi detta. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1882. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         A. Magliani. 
                                                         Berti.       
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.