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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1155

Che stabilisce gli uffizi ed i locali per la vendita della carta bollata in Napoli. (082U1155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1883 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 29 giugno 1882, n. 835, che riforma le tariffe giudiziarie;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, per la esecuzione della suddetta legge;
Visti i RR. decreti 21 febbraio 1878, num. 4305, e 13 maggio 1880, n. 5432, concernenti le attribuzioni di alcuni uffici contabili demaniali;
Visti i RR. decreti 13 maggio 1862, numero 612, e 21 dicembre 1876, numero 3603, la legge 30 dicembre 1876, numero 3588, e i regolamenti approvati con i decreti Reali 25 settembre 1874, n. 2128, e 13 maggio 1880, numerò 5431, per quanto riguardano gli aggi di riscossione spettanti ai ricevitori del registro e bollo;

Sulla

proposta del Nostro Ministro delle Finanze interim del Tesoro, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella città di Napoli la carta munita del bollo speciale per gli atti civili e quella di ogni specie col solo bollo ordinario sarà venduta dall'uffizio delle Manimorte per le sezioni di Avvocata e Vicaria e nei locali della Corte di cassazione e del Tribunale di commercio; dall'uffizio degli Atti giudiziari per le sezioni San Carlo all'Arena e Stella e nei locali della Corte di appello e del Tribunale civile e correzionale; dall'uffizio delle Successioni per le sezioni Pendino, Porto e San Lorenzo; e dall'uffizio primo del Demanio per le sezioni Chiaia, Mercato, Montecalvario, San Ferdinando e San Giuseppe, compresi per ciascuno dei detti uffizi i rispettivi distributori secondari e cancellieri giudiziari.