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REGIO DECRETO 17 dicembre 1882, n. 1155

Che stabilisce gli uffizi ed i locali per la vendita della carta bollata in Napoli. (082U1155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1883
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 29 giugno 1882,  n.  835,  che  riforma  le  tariffe
giudiziarie; 
 
  Visto il regolamento approvato col R. decreto 10 dicembre 1882,  n.
1103, per la esecuzione della suddetta legge; 
 
  Visti i RR. decreti 21 febbraio 1878, num. 4305, e 13 maggio  1880,
n. 5432, concernenti  le  attribuzioni  di  alcuni  uffici  contabili
demaniali; 
 
  Visti i RR. decreti 13 maggio 1862, numero 612, e 21 dicembre 1876,
numero 3603, la legge 30 dicembre 1876, numero 3588, e i  regolamenti
approvati con i decreti Reali 25 settembre 1874, n. 2128, e 13 maggio
1880, numero' 5431, per quanto riguardano  gli  aggi  di  riscossione
spettanti ai ricevitori del registro e bollo; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Ministro  delle  Finanze  interim  del
Tesoro, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nella citta' di Napoli la carta munita del bollo speciale  per  gli
atti civili e quella di ogni specie col solo  bollo  ordinario  sara'
venduta dall'uffizio delle Manimorte per le  sezioni  di  Avvocata  e
Vicaria e nei locali della Corte di cassazione  e  del  Tribunale  di
commercio; dall'uffizio degli Atti  giudiziari  per  le  sezioni  San
Carlo all'Arena e Stella e nei locali della Corte di  appello  e  del
Tribunale civile e correzionale; dall'uffizio delle  Successioni  per
le sezioni Pendino, Porto e San Lorenzo;  e  dall'uffizio  primo  del
Demanio per le sezioni Chiaia, Mercato, Montecalvario, San Ferdinando
e San Giuseppe, compresi per ciascuno dei detti uffizi  i  rispettivi
distributori secondari e cancellieri giudiziari.