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REGIO DECRETO 18 dicembre 1881, n. 581 quinquies (581)

Che autorizza la vendita di beni immobili di proprietà erariale non destinati a far parte del demanio pubblico al prezzo d'estimo di lire 25,732 23. (081U8505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-2-1882 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO M PER VOLONTÀ DALLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella dei beni non destinati per la loro natura a far parte del Demanio pubblico, composta di 160 articoli, per il complessivo valore di lire 25,732 23 (lire venticinquemila settecentotrentadue e centesimi ventitre);
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica afflitto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire 25,732 23 (lire venticinquemila settecentotrentadue e centesimi ventitre);