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REGIO DECRETO 18 dicembre 1881, n. 581 quinquies (581)

Che autorizza la vendita di beni immobili di proprietà erariale non destinati a far parte del demanio pubblico al prezzo d'estimo di lire 25,732 23. (081U8505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-2-1882
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO M PER VOLONTA' DALLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro, 
 
  Vista la tabella dei beni non destinati per la loro  natura  a  far
parte  del  Demanio  pubblico,  composta  di  160  articoli,  per  il
complessivo  valore  di  lire   25,732   23   (lire   venticinquemila
settecentotrentadue e centesimi ventitre); 
 
  Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026,  e  l'art.
52 del regolamento approvato col R.  decreto  4  settembre  1870,  n.
5852; 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni,  mentre  torna  utile
all'Erario,  non  pregiudica  afflitto  l'interesse  pubblico  ne'  i
diritti dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo  valore  di  lire  25,732  23
(lire venticinquemila settecentotrentadue e centesimi ventitre);