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REGIO DECRETO 24 novembre 1881, n. 517

Che costituisce il consiglio delle strade ferrate. (081U0517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 17 marzo 1867, n. 3620, col quale fu istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un Consiglio incaricato dello esame delle questioni relative alle strade ferrate;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito

il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Consiglio delle strade ferrate sarà così composto:

Il Ministro dei Lavori Pubblici, presidente;

Il segretario generale del Ministero dei Lavori Pubblici; Il direttore generale delle strade ferrate;

L'avvocato generale erariale;

Due consiglieri di Stato;

Tre ispettori del Genio civile;

Un ufficiale generale dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1881.

UMBERTO.

A. Baccarini.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.