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REGIO DECRETO 24 novembre 1881, n. 517

Che costituisce il consiglio delle strade ferrate. (081U0517)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1882
al: 15-12-2010
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 17 marzo 1867, n.  3620,
col quale fu istituito presso il Ministero  dei  Lavori  Pubblici  un
Consiglio incaricato dello esame delle questioni relative alle strade
ferrate; 
 
  Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1668 (Serie 2ª); 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Consiglio delle strade ferrate sara' cosi' composto: 
 
    Il Ministro dei Lavori Pubblici, presidente; 
 
    Il segretario generale del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici;  Il
direttore generale delle strade ferrate; 
 
    L'avvocato generale erariale; 
 
    Due consiglieri di Stato; 
 
    Tre ispettori del Genio civile; 
 
    Un ufficiale generale dell'esercito. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 novembre 1881. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                        A. Baccarini. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.