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LEGGE 31 dicembre 1880, n. 5809

Che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. (080U5809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1881 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione indicati all'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª) è prorogato fino al giorno 30 giugno 1881.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1880.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.