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LEGGE 31 dicembre 1880, n. 5809

Che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. (080U5809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1881 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1881
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione  indicati
all'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n.  1920  (Serie  2ª)  e'
prorogato fino al giorno 30 giugno 1881. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1880. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                         A. Magliani. 
 
  Visto - Il Guardasigilli 
        T. Villa.