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REGIO DECRETO 14 dicembre 1879, n. 5206

Autorizza la vendita di beni immobili di proprietà erariale non destinati a far parte del demanio pubblico al prezzo d'estimo di L. 15,996.33. (079U5206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-1-1880 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella dei beni per loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 108 articoli per il complessivo valore di lire quindicimila novecentonovantasei e centesimi trentatre (L. 15,996 33).
Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, num. 4056, e l'articolo 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni mentre torna utile all'erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire quindicimila novecentonovantasei e centesimi trentatre (Lire 15,996 33).