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REGIO DECRETO 14 dicembre 1879, n. 5206

Autorizza la vendita di beni immobili di proprietà erariale non destinati a far parte del demanio pubblico al prezzo d'estimo di L. 15,996.33. (079U5206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1880 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-1-1880
al: 9-2-2011
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                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro; 
 
  Vista la tabella  dei  beni  per  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 108  articoli
per il complessivo valore di lire quindicimila novecentonovantasei  e
centesimi trentatre (L. 15,996 33). 
 
  Visto l'articolo 13 della  legge  22  aprile  1869,  num.  4056,  e
l'articolo 52 del regolamento approvato col R.  decreto  4  settembre
1870, n. 5852; 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni  mentre  torna   utile
all'erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico ne' i diritti
dei terzi; 
 
  Sentito l'avviso del Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita dei  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del complessivo valore di  lire  quindicimila
novecentonovantasei e centesimi trentatre (Lire 15,996 33).