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LEGGE 21 aprile 1877, n. 4233

Che abroga l'articolo 366, del codice penale militare marittimo, i bandi sardi pei bagni marittimi e lo statuto penale pei reati commessi dai forzati nel già regno delle Due Sicilie. (077U4233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1878 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'articolo 366 del vigente Codice penale militare marittimo è abrogato.

I tribunali ordinari sono sostituiti ai tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune.