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LEGGE 21 aprile 1877, n. 4233

Che abroga l'articolo 366, del codice penale militare marittimo, i bandi sardi pei bagni marittimi e lo statuto penale pei reati commessi dai forzati nel già regno delle Due Sicilie. (077U4233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1878 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-1-1878
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 366 del vigente  Codice  penale  militare  marittimo  e'
abrogato. 
 
  I  tribunali  ordinari  sono  sostituiti  ai   tribunali   militari
marittimi nella cognizione  dei  reati  commessi  dai  condannati  ai
lavori forzati, secondo le regole di competenza stabilite dal  Codice
di procedura comune.