stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 dicembre 1874, n. 2288

Col quale sono ammessi a far uso dei francobolli di Stato, per la francatura delle corrispondenze ufficiali, alte Autorità ed Uffizi dipendenti dal Ministero della Marina, oltre quelli indicati nel decreto 1° Novembre 1874, n° 2226. (074U2288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-1-1875 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀDELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 14 giugno 1874, num. 1983, sulla franchigia postale;
Veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, n. 2091, per l'esecuzione della precitata legge;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina, e di concerto col Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Oltre alle autorità ed uffizi dipendenti dal Ministero della Marina, indicati nel Nostro decreto 1° novembre 1874, 2226 (Serie 2ª), sono pure ammessi a far uso dei francobolli di Stato, per la francatura delle corrispondenze ufficiali:

Gli avvocati fiscali militari presso i tribunali militari marittimi;

Gli ufficiali istruttori presso i tribunali medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE II.

S. de St-Bon S. Spaventa.