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REGIO DECRETO 13 dicembre 1874, n. 2288

Col quale sono ammessi a far uso dei francobolli di Stato, per la francatura delle corrispondenze ufficiali, alte Autorità ed Uffizi dipendenti dal Ministero della Marina, oltre quelli indicati nel decreto 1° Novembre 1874, n° 2226. (074U2288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1875
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
            PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge del 14 giugno 1874,  num.  1983,  sulla  franchigia
postale; 
 
  Veduti gli articoli 4 e 26 del  regolamento  approvato  con  Nostro
decreto del 13  settembre  1874,  n.  2091,  per  l'esecuzione  della
precitata legge; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, e di concerto  col
Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Oltre alle autorita'  ed  uffizi  dipendenti  dal  Ministero  della
Marina, indicati nel Nostro decreto 1°  novembre  1874,  2226  (Serie
2ª), sono pure ammessi a far uso dei francobolli  di  Stato,  per  la
francatura delle corrispondenze ufficiali: 
 
  Gli  avvocati  fiscali  militari  presso   i   tribunali   militari
marittimi; 
 
  Gli ufficiali istruttori presso i tribunali medesimi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1874. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II. 
 
                                                        S. de St-Bon 
                                                        S. Spaventa.