stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 dicembre 1874, n. 2282

Che determina le norme e le forme colle quali debbono compiersi i dibattimenti già incominciati nel tempo in cui entrerà in osservanza la Legge 8 giugno 1874, n. 1937. (074U2282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-1-1875 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 50 della legge 8 giugno 1874, num. 1937 (Serie 2ª), contenente modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti alle Corti di assise;
Visto il R. decreto 1° settembre 1874, numero 2061 (Serie 2ª), col quale venne approvato il regolamento per l'attuazione della legge suddetta;
Nell'intento di determinare le norme e le forme colle quali debbono essere recati a compimento i dibattimenti già incominciati nel tempo in cui entrerà in osservanza la legge medesima;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I dibattimenti davanti alle Corti di assise, che fossero già incominciati e non ancora compiuti al 1° gennaio 1875, verranno proseguiti giusta le norme e nelle forme prescritte dalle leggi anteriori dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

Vigliani.