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REGIO DECRETO 17 dicembre 1874, n. 2282

Che determina le norme e le forme colle quali debbono compiersi i dibattimenti già incominciati nel tempo in cui entrerà in osservanza la Legge 8 giugno 1874, n. 1937. (074U2282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-1-1875
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 50 della legge 8 giugno 1874, num.  1937  (Serie  2ª),
contenente modificazioni all'ordinamento dei Giurati  ed  ai  giudizi
avanti alle Corti di assise; 
 
  Visto il R. decreto 1° settembre 1874, numero 2061 (Serie 2ª),  col
quale venne approvato il regolamento  per  l'attuazione  della  legge
suddetta; 
 
  Nell'intento di determinare le norme e le forme colle quali debbono
essere recati a compimento i dibattimenti gia' incominciati nel tempo
in cui entrera' in osservanza la legge medesima; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di   Grazia,
Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I dibattimenti davanti alle  Corti  di  assise,  che  fossero  gia'
incominciati e non ancora  compiuti  al  1°  gennaio  1875,  verranno
proseguiti giusta le norme  e  nelle  forme  prescritte  dalle  leggi
anteriori dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1874. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Vigliani.