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REGIO DECRETO 6 dicembre 1874, n. 2269

Col quale i Banchi del Lotto, delegati per tutte le estrazioni del Regno, sono autorizzati a ricevere entro certi limiti i giuochi delle sorti di estratto. (074U2269)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1875 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1866, n. 2817;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nei Banchi di lotto, delegati per tutte le estrazioni del Regno, saranno ricevuti eziandio i giuochi sulle sorti di estratto, però entro i limiti della dote assegnata a ciascuna Direzione di lotto e come dall'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.