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REGIO DECRETO 6 dicembre 1874, n. 2269

Col quale i Banchi del Lotto, delegati per tutte le estrazioni del Regno, sono autorizzati a ricevere entro certi limiti i giuochi delle sorti di estratto. (074U2269)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-1-1875
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1866, n. 2817; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
delle Finanze, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei Banchi di lotto, delegati per tutte le  estrazioni  del  Regno,
saranno ricevuti eziandio i giuochi sulle sorti  di  estratto,  pero'
entro i limiti della dote assegnata a ciascuna Direzione di  lotto  e
come dall'unita tabella, vista d'ordine  Nostro  dal  Ministro  delle
Finanze.