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REGIO DECRETO 21 dicembre 1873, n. 1758

Concernente le cauzioni dei Magazzinieri telegrafici. (073U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1874 al: 30-4-1875
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 19 e 39 del regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, approvato con Nostro decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;
Riconosciuta la convenienza di stabilire le norme da osservare per le cauzioni che debbono prestare i magazzinieri dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato;
Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,

Sentito

il Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1



La cauzione da prestarsi dai magazzinieri dell'Amministrazione dei telegrafi dello Stato sarà stabilita di triennio in triennio per ciascun magazziniere nella misura del 5 % del valore medio dei materiali che dai conti giudiziali risulteranno esistenti alla fine dei tre anni precedenti.