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REGIO DECRETO 21 dicembre 1873, n. 1758

Concernente le cauzioni dei Magazzinieri telegrafici. (073U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1874
al: 30-4-1875
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 19 e 39  del  regolamento  sull'Amministrazione
del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilita'  generale,  approvato
con Nostro decreto del 4 settembre 1870, n. 5852; 
 
  Riconosciuta la convenienza di stabilire le norme da osservare  per
le cauzioni che debbono prestare i magazzinieri  dell'Amministrazione
dei telegrafi dello Stato; 
 
  Sulla proposizione del Presidente  del  Consiglio,  Ministro  delle
Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, 
 
  Sentito il Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  La cauzione da prestarsi dai magazzinieri dell'Amministrazione  dei
telegrafi dello Stato sara' stabilita di  triennio  in  triennio  per
ciascun magazziniere nella misura  del  5  %  del  valore  medio  dei
materiali che dai conti giudiziali risulteranno esistenti  alla  fine
dei tre anni precedenti.