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REGIO DECRETO 24 dicembre 1870, n. 6154

Che proroga il termine fissato ai procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria. (070U6154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1871 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 ottobre 1860, n. 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nelle provincie dell'Emilia le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario;
Visti gli articoli 1 e 4 del Regio decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, coi quali, mandandosi pubblicare nelle provincie suddette la legge sulla professione di procuratore del 17 aprile 1859, n. 3368, si fissò al 1° gennaio 1863 il termine ai procuratori esercenti per prestare la malleveria prescritta;
Visti i decidi 31 ottobre 1860 del Regio commissario straordinario delle Marche 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio decreto 16 gennaio 1861, n. 4587, coi quali le disposizioni soprariferite della legge 27 ottobre 1860, n. 4380, e del decreto 5 dicembre stesso anno, n. 4462, furono estese anche alle provincie delle Marche e dell'Umbria;
Visti i Regii decreti 14 dicembre 1862, n. 1027, 21 giugno 1863, n. 1322, 11 gennaio 1865, n. 2130, 6 gennaio 1866, n. 2769, 6 dicembre 1866, n. 3373, 5 dicembre 1867, n. 4078, 13 dicembre 1868, n. 4744 e 21 dicembre 1869, n. 5409, coi quali il termine come sopra assegnato ai procuratori esercenti nelle provincie anzidette, per prestare la malleveria, venne successivamente protratto a tutto il corrente anno 1870;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine fissato dell'articolo 4 del Regio decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, ai procuratori esercenti nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria prescritta è prorogato finchè non sia altrimenti stabilito per legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

M. Raeli.