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REGIO DECRETO 24 dicembre 1870, n. 6154

Che proroga il termine fissato ai procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria. (070U6154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1871
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 ottobre 1860,  n.  4380,  colla  quale  fu  fatta
facolta' al Governo del Re di pubblicare nelle provincie  dell'Emilia
le leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta  esecuzione
del  Codice  di  procedura  civile  e  della  legge  sull'ordinamento
giudiziario; 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del Regio  decreto  5  dicembre  1860,  n.
4462, coi quali, mandandosi pubblicare nelle  provincie  suddette  la
legge sulla professione di procuratore del 17 aprile 1859,  n.  3368,
si fisso' al 1° gennaio 1863 il termine ai procuratori esercenti  per
prestare la malleveria prescritta; 
 
  Visti i decidi 31 ottobre 1860 del Regio commissario  straordinario
delle Marche 5 novembre e 19  dicembre  1860  del  Regio  commissario
straordinario dell'Umbria ed il Regio decreto  16  gennaio  1861,  n.
4587, coi quali le disposizioni soprariferite della legge 27  ottobre
1860, n. 4380, e del decreto 5 dicembre stesso anno, n. 4462,  furono
estese anche alle provincie delle Marche e dell'Umbria; 
 
  Visti i Regii decreti 14 dicembre 1862, n. 1027, 21 giugno 1863, n.
1322, 11 gennaio 1865, n. 2130, 6 gennaio 1866, n. 2769,  6  dicembre
1866, n. 3373, 5 dicembre 1867, n. 4078, 13 dicembre 1868, n. 4744  e
21 dicembre 1869, n. 5409, coi quali il termine come sopra  assegnato
ai procuratori esercenti nelle provincie anzidette, per  prestare  la
malleveria, venne successivamente protratto a tutto il corrente  anno
1870; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine fissato dell'articolo 4 del  Regio  decreto  5  dicembre
1860, n. 4462, ai procuratori esercenti nelle provincie  dell'Emilia,
delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria  prescritta  e'
prorogato finche' non sia altrimenti stabilito per legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 24 dicembre 1870. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            M. Raeli.