stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4136

D'autorizzazione ai Comuni di eccedere il maximum dei dazi di consumo. (067U4136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-1868 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo, esclusivamente comunali, si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del maximum fissato dall'articolo 13 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827, nei Comuni ove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

I Comuni che si trovano in tale circostanza, dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il maximum di oltre la metà dell'eccedenza attuale.