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LEGGE 28 dicembre 1867, n. 4136

D'autorizzazione ai Comuni di eccedere il maximum dei dazi di consumo. (067U4136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1868
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Governo di permettere che i  dazi  di  consumo,
esclusivamente comunali, si mantengano  anche  a  tutto  l'anno  1869
oltre il limite del maximum fissato dall'articolo 13  della  Legge  3
luglio 1864, n. 1827, nei Comuni ove le  tariffe  ora  vigenti  siano
superiori a quel limite. 
 
  I Comuni che si trovano in tale circostanza, dovranno, a datare dal
1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe  stesse  in  modo  che  per
quell'anno non abbiano a sorpassare il  maximum  di  oltre  la  meta'
dell'eccedenza attuale.