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REGIO DECRETO 15 dicembre 1867, n. 4110

Con cui viene ridotta a lire 1,000 l'annua indennità del Presidente ed annullata quella dei Giudici del Tribunale supremo di Guerra. (067U4110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-1-1868 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 4 della Legge 1° ottobre 1859, approvativa di un nuovo Codice penale militare;
Visto l'articolo 296 di detto Codice, che prescrive l'istituzione di un Tribunale supremo di Guerra;
Visto il Regio Decreto 27 novembre 1859, con cui venne stabilita un'indennità al Presidente ed a ciascuno dei Giudici del Tribunale supremo di Guerra;
Visti i Reali Decreti 28 giugno 1863, 30 dicembre 1865 e 30 dicembre 1866, con cui veniva aumentata tale indennità al Presidente in lire 2,500, ed ai Giudici in lire 1,500;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'annua indennità per il Presidente del Tribunale supremo di Guerra è fissata in lire mille a datare dal 1° di gennaio