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REGIO DECRETO 15 dicembre 1867, n. 4110

Con cui viene ridotta a lire 1,000 l'annua indennità del Presidente ed annullata quella dei Giudici del Tribunale supremo di Guerra. (067U4110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-1-1868
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 4 della Legge 1° ottobre 1859, approvativa  di  un
nuovo Codice penale militare; 
 
  Visto l'articolo 296 di detto Codice, che  prescrive  l'istituzione
di un Tribunale supremo di Guerra; 
 
  Visto il Regio Decreto 27 novembre 1859, con  cui  venne  stabilita
un'indennita' al Presidente ed a ciascuno dei Giudici  del  Tribunale
supremo di Guerra; 
 
  Visti i Reali Decreti  28  giugno  1863,  30  dicembre  1865  e  30
dicembre 1866, con cui veniva aumentata tale indennita' al Presidente
in lire 2,500, ed ai Giudici in lire 1,500; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'annua indennita' per  il  Presidente  del  Tribunale  supremo  di
Guerra e' fissata in lire mille a datare dal 1° di gennaio 1868.