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REGIO DECRETO 14 dicembre 1866, n. 3487 bis (3487)

Che accorda una indennità agli Uffiziali della Regia Marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo. (066U8000)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Inteso il parere del Consiglio d'Ammiragliato;

Sulla

proposta del Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli Uffiziali di tutti i Corpi della Regia Marina che per causa di sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sarà corrisposta l'indennità a questo titolo stabilita in ragione di ciascun grado nella tabella annessa al presente Decreto e d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Marina.