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REGIO DECRETO 14 dicembre 1866, n. 3487 bis (3487)

Che accorda una indennità agli Uffiziali della Regia Marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo. (066U8000)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1867
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Inteso il parere del Consiglio d'Ammiragliato; 
 
  Sulla proposta del Ministro della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli Uffiziali di tutti i Corpi della Regia Marina che per causa di
sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile  infortunio
marittimo, abbiano perduto gli effetti del  proprio  corredo,  o  gli
strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la
propria gamella di bordo, sara'  corrisposta  l'indennita'  a  questo
titolo stabilita in ragione di ciascun grado nella tabella annessa al
presente Decreto e d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Marina.