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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2729

Col quale sono variati due articoli del Regolamento sulla sanità pubblica. (065U2729)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Vista la Legge 20 marzo 1865 (n.° 2248) Allegato C;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Agli articoli 17 e 18 del Regolamento sulla Sanità pubblica approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865 (n.° 2322) sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 1

«Art. 17. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Sindaco sarà assistito da una Commissione municipale di sanità composta di otto membri nei Comuni dove la popolazione non sia minore di 10,000 abitanti, e di quattro nei Comuni di minore popolazione. La Commissione sanitaria sarà presieduta dal Sindaco.

Art. 18. Il medico condotto del Comune dove siavene uno soltanto, o il medico più anziano di condotta dove siavene un maggior numero, farà parte della Commissione in qualità di segretario.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 30. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE.

CHIAVES.