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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2729

Col quale sono variati due articoli del Regolamento sulla sanità pubblica. (065U2729)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1866
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno; 
 
  Vista la Legge 20 marzo 1865 (n.° 2248) Allegato C; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 17  e  18  del  Regolamento  sulla  Sanita'  pubblica
approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865 (n.° 2322) sono  sostituiti
gli articoli seguenti: 
 
  «Art.  17.  Pel  piu'  facile  disimpegno  del  servizio  sanitario
interno,  ciascun  Sindaco  sara'  assistito   da   una   Commissione
municipale di sanita' composta di otto  membri  nei  Comuni  dove  la
popolazione non sia minore di  10,000  abitanti,  e  di  quattro  nei
Comuni  di  minore  popolazione.  La  Commissione   sanitaria   sara'
presieduta dal Sindaco. 
 
  Art. 18. Il medico condotto del Comune dove siavene uno soltanto, o
il medico piu' anziano di condotta dove siavene  un  maggior  numero,
fara' parte della Commissione in qualita' di segretario.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 30 dicembre 1865. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 17 gennaio 1866 
  Reg.° 35 Atti del Governo a c. 30. Ayres. 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE. 
 
                                                             CHIAVES.